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AREA SANITA’ E SOCIALE REGIONE VENETO SU INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE

AREA SANITA’ E SOCIALE REGIONE VENETO SU INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE

In relazione agli incarichi di direttore generale, l’Area Sanità e Sociale precisa quanto segue:

“Ci si riferisce alla vicenda relativa alla Direzione generale dell’Ulss 7 Pedemontana – segnatamente ad alcune importanti inesattezze giuridiche riportate su stampa e reti televisive locali – per fornire, quale contributo alla migliore comprensione circa la relazione sottesa al rapporto contrattuale che si instaura tra l’Ente regionale e i direttori Generali delle Aziende del SSR, le necessarie precisazioni.

   1)  I direttori generali delle Aziende SSR, dall’anno 2016, vengono nominati attingendo tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali, liste che vengono approvate dal Ministero della Salute e periodicamente aggiornate.

Quindi, dal 2016, l’incarico di direttore generale di Azienda SSR può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti in tale elenco cui si accede solo a seguito di verifica dei requisiti effettuata da apposita Commissione nazionale la quale, nominata con decreto del Ministro della Salute, è formata da 5 componenti con presidenza affidata a magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato e quattro esperti, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare, in materia di organizzazione e gestione aziendale.

   2)   Preliminarmente, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e sul BUR (avviso BUR n. 91 del 19.6.2020) l’incarico che intende attribuire, ai fini di acquisire le candidature da parte dei soggetti che risultino già iscritti nell’elenco nazionale dei direttori generali

Già in tale sede, il candidato deve rilasciare autocertificazione circa l’insussistenza di cause ostative all’eventuale assunzione di incarico, ivi comprese quelle riferibili all’inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs 39/2013.

La valutazione dei candidati – che viene svolta per titoli e colloquio – resta affidata ad una Commissione Regionale -  di natura tecnica – formata da esperti, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali precedenti provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza” (art. 2, d.lgs. 171/2016)

   3)  Il direttore non può avere più di 65 anni (art.  13, comma 8 bis, l.r. 56/1994; punto 14 dgr n. 359 del 26 marzo 2018) alla data del decreto di nomina da parte del Presidente della Regione (art. 13, comma 1, l.r. 56/1994) e di conferimento dell’incarico, atto comprendente anche l’indicazione dell’Azienda SRR oggetto di assegnazione, non deve essere lavoratore pubblico o privato già collocato in quiescenza ex art. 5, comma 9, secondo periodo, d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6, comma 1, d.l. 90/2014)

   4)  Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civileCon Delibera di Giunta – che recepisce le indicazioni economico normative nazionali – viene approvato lo schema di contratto sulla base del quale tra il nominato Direttore generale dell’azienda sanitaria e la Regione avviene la stipula del contratto. Da tale contratto – che genera un rapporto di lavoro privato, di natura autonoma assimilabile ad un co.co.co. -  discende, tra le altre, l’obbligo di eseguire la prestazione in favore dell’azienda di destinazione, con oneri economici (emolumenti, ecc.)  posti per legge a carico della azienda SSR.

   5)   Con la nomina da parte della Presidente della Giunta regionale che è preceduta da acquisizione da parte degli uffici dell’Area sanità e sociale delle autocertificazioni circa l’assenza di causa di incompatibilità e inconferibilità -  sia in occasione dell’acquisizione della domanda che, rinnovata, immediatamente prima della sottoscrizione del contratto – si esauriscono gli adempimenti a carico della Regione, residuando, pertanto, a carico dell’Azienda SSR di riferimento ogni attività successiva, ivi compresi la raccolta e pubblicazione, annualmente, delle dichiarazioni relative alla normativa sulla trasparenza.

Da quanto succintamente illustrato, ne discende che tutto l’iter concernente la scelta e i controlli delle dichiarazioni è regolamentato dalla normativa di settore, presidiato da due Commissione di natura tecnica atte a riscontrare da un lato – Commissione nazionale – la presenza dei requisiti di legge per l’iscrizione all’albo nazionale, dall’altro – Commissione regionale – la presenza dei requisiti specifici per essere inclusi nella rosa dei candidati dai quale scegliere il nominativo per l’affidamento dell’incarico di direttore generale di azienda SSR. 

Per tali motivi, in relazione agli aspetti sottesi alla vicenda che coinvolge il Direttore della Azienda AUSSL 7 Pedemontana, si evince che la reiterazione della dichiarazione di insussistenza di causa di inconferibilità o incompatibilità (rectius il perdurare dell’assenza di incompatibilità) non afferisce alla competenza regionale attenendo, invece, ad un ambito strettamente aziendale.

Tuttavia– per doverosa precisazione e completezza di informazione – si evidenza essere presenti e reperibili nel sito istituzionale dell’Azienda ULSS 10 Veneto Orientale le dichiarazione in parola relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e, in atti della Regione, la dichiarazione di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità riferita all’anno 2021, quest’ultima sottoscritta in occasione dell’assunzione dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Dunque, per tutti i periodi di copertura dell’incarico di Direttore generale del dr. Carlo Bramezza si trova riscontro, per le diverse annualità, delle rispettive dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatiblità”.

Fonte: Comunicato stampa

 

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