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CONTROVERSIE SUL COSTO MINIMO FISSATO PER L’AUTOTRASPORTO ITALIANO

CONTROVERSIE SUL COSTO MINIMO FISSATO PER L’AUTOTRASPORTO ITALIANO

Negativo il giudizio della Corte di Giustizia Europea sul sistema dei costi minimi per l’autotrasporto Italiano voluto dalle Associazioni di categoria dei trasporti.

Illegittimo, questo il verdetto finale, ed incompatibile con la normativa europea in quanto l’applicazione dei costi minimi in Italia può restringere la concorrenza nel mercato interno.

A Strasburgo un’opinione che si basa su tre considerazioni, la prima delle quali riguarda le norme del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che sanciscono che gli  accordi vietati tra imprese non sono vincolanti per gli Stati membri.

Questi ultimi però devono sempre collaborare con l’Unione, quindi non possono adottare provvedimenti che impongono o agevolano la conclusione di intese vietate, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica che spetterebbe invece all’Ente Pubblico.

Nella fattispecie concreta, quindi, non potevano essere dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria a stabilire i costi minimi.

La seconda considerazione va a sottolineare la figura di associazione d’imprese  dell’Osservatorio sull’autotrasporto che ha stabilito i prezzi minimi.

Associazione di imprese uguale a associazione soggetta alle regole di concorrenza, e fissando dei valori minimi sotto i quali l’autotrasporto non può essere pagato, limiterebbe di fatto la libertà del mercato di determinare il prezzo dei servizi di trasporto di merci su strada.

La considerazione però perde la ragione d’esistere, nell’attualità dove l’Italia, dal luglio 2012, ha abolito l’Osservatorio e i prezzi minimi oggi li emana direttamente il Ministero dei Trasporti.

La terza ed ultima considerazione rileva che la determinazione dei costi minimi “Non è idonea, né direttamente né indirettamente, a garantire il conseguimento dell’obiettivo legittimo, fatto valere dall’Italia, per giustificare la restrizione della concorrenza, la sicurezza stradale.

Infatti, la normativa nazionale si limita a prendere in considerazione tale importantissima tematica in maniera generica, senza stabilire alcun nesso tra essa e i costi minimi. Inoltre, il provvedimento contestato va oltre quanto necessario per il rafforzamento della sicurezza stradale.

La causa giudiziaria italiana che ha portato al ricorso comunitario avrà ancora tempo d’attendere sulla controversia perchè occorrerà ora attendere:

- che il  giudice italiano stabilisca un proprio giudizio, che comunque deve
essere conforme a quello del Tribunale europeo;
- che il Governo, tenendo conto di questo verdetto, modifichi la normativa
dei costi minimi per non rischiare sanzioni comunitarie.

L’incontro è previsto per il prossimo 15 settembre.

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