LAVORO: IL D.M 1 AGOSTO 2015 SULLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Reviewed by on . Rating: 0

LAVORO: IL D.M 1 AGOSTO 2015 SULLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

LAVORO: IL D.M 1 AGOSTO 2015 SULLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Materia cassa integrazione.
La Confartigianato informa che sono numerose le novità introdotte da settembre 2014 e  per il 2015 con il Decreto Ministeriale del 1 agosto 2014 contenente i criteri per la concessione della CIG in deroga.

Le aziende interessate sono invitate a chiamare l’Ufficio TLP per avere tutte le informazioni utili per attivare o prorogare la CIG in deroga.

Nel 2014 la cassa integrazione in deroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno, mentre dal 1 gennaio 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi, sempre  nell’arco temporale di un anno.

E’ quanto prevede il decreto interministeriale sugli ammortizzatori sociali, firmato dai ministri del Lavoro, Giuliano Poletti, e dell’Economia, Pier Carlo Padoan.

Prima di poter accedere ai trattamenti, il decreto prevede che “l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue”.

I limiti temporali previsti sia per il 2014 che per il 2015 si applicano sia alle imprese non soggette alla cig ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà, che alle aziende che invece possono utilizzare questi strumenti.

Dalla cassa integrazione in deroga sono escluse le aziende che cessano l’attività: “In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa”.

Il decreto inoltre prevede il blocco della mobilità dal 2017: “A decorrere dal 1 gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso”.

E in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, “può essere disposta entro il limite di 55 milioni la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità”, esteso agli apprendisti e ai lavoratori interinali.

Per il 2014 le regioni e le province autonome “possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale”, anche in deroga ai criteri previsti, “esclusivamente entro il limite di 70 milioni in misure non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite” per assicurare una graduale transizione.

Lascia un Commento

2021 Piavetv ©

Scroll to top