CORONAVIRUS. ORDINANZA ZAIA, PRECISAZIONI SU VENDITA PRODOTTI FLOROVIVAISTICI
Relativamente a questioni interpretative sollevate da operatori del settore florovivaistico sull’ordinanza n. 37 emessa nella giornata di venerdì 3 aprile dal Presidente della Giunta regionale, si puntualizza che, come chiaramente espresso dall’ordinanza stessa, il commercio di prodotti florovivaistici è vietato in autonomi punti vendita, mentre non ne è preclusa la commercializzazione nell’ambito di esercizi commerciali legittimamente aperti per la normativa Covid 19 e in particolare nell’ambito di cosiddetti angoli verdi dei supermercati.
Fonte: Comunicato stampa