DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE D’ACQUISTO: MODIFICATO L’ARTICOLO 19 COMMA 1 DPR 633/72
Il diritto alla detrazione dell’Iva delle fatture d’acquisto sorge nel momento in cui l’operazione si considera effettuata (consegna o spedizione dei beni mobili o il pagamento per le prestazioni di servizi). Con la modifica introdotta dal DL 50/2017, il termine di detrazione dell’Iva delle fatture d’acquisto viene anticipato al termine della presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (di norma quello della data della fattura).
Ne consegue che, per le fatture datate 2017 il diritto alla detrazione è esercitabile entro il 30 aprile 2018 (nuovo termine per la presentazione delle dichiarazione Iva dell’anno 2017), ma con detrazione della relativa Iva nell’anno 2017 (non nel 2018).
Poiché tale ipotesi (fattura registrata nel 2018, ma con detrazione nel 2017) comporta notevoli ostacoli e problematiche di carattere tecnico (adeguamento delle procedure informatiche) si rende necessaria e vincolante la registrazione nell’anno 2017 delle fatture di acquisto recanti data 2017.
Alla luce di quanto sopra, tutte le fatture dell’anno 2017 devono essere registrate entro il 31.12.2017, pena la perdita della detrazione della relativa Iva. Si pregano tutti coloro che hanno la tenuta delle scritture contabili presso l’Associazione Artigiani, di portare presso gli uffici le fatture del 2017 entro e non oltre il giorno 2 febbraio 2018. Tale tassativo termine si rende necessario per permettere agli operatori di predisporre altri due importanti adempimenti fiscali con scadenza febbraio 2018: l’invio Spesometro del 2° semestre 2017 e l’ invio Comunicazione Liquidazione periodica Iva del 4° trimestre 2017. Per maggiori informazioni e dettagli è possibile contattare l’Ufficio Contabilità.
Fonte: comunicato stampa