PREVENZIONE INCENDI AUTOFFICINE/CARROZZERIE: L’OBBLIGO SOPRA I 300 MQ DI SUPERFICIE Reviewed by on . Rating: 0

PREVENZIONE INCENDI AUTOFFICINE/CARROZZERIE: L’OBBLIGO SOPRA I 300 MQ DI SUPERFICIE

PREVENZIONE INCENDI AUTOFFICINE/CARROZZERIE: L’OBBLIGO SOPRA I 300 MQ DI SUPERFICIE

Si ricorda che DAL 2011 tutte le officine di autoriparazione e le carrozzerie, con superficie coperta degli ambienti di lavoro superiore ai 300 mq totali (compresi uffici, bagni, spogliatoi), devono essere in regola con gli obblighi della prevenzione incendi e del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) imposti dal D.P.R. 151/2011.

Ciò significa che tali aziende devono aver già presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e l’Asseverazione del tecnico abilitato alla prevenzione incendi. Non esistono più dal 2011 i “vecchi limiti” (ovvero avere meno di 9 posti auto per essere esonerati dall’obbligo). Fa fede solamente la superficie dell’immobile in cui si lavora: oltre i 300 mq l’Azienda è soggetta all’obbligo.

Questi adempimenti sono necessari anche ai fini della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008: ogni violazione è pesantemente sanzionata amministrativamente e penalmente; inoltre l’assenza del C.P.I. potrebbe comportare anche la sospensione dell’attività da parte dei Vigili del Fuoco. In caso di incendio l’Assicurazione sull’attività/immobile potrebbe non risarcire i danni; si tratta di requisiti indispensabili per regolarizzare la posizione relativa alla meccatronica presso la Camera di Commercio.

Si ricorda che l’Associazione può inviare in Azienda un tecnico abilitato in prevenzione incendi per un primo check-up gratuito. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sicurezza dell’Associazione: Roberto Mazzardis, tel. 0421 335430 - roberto.mazzardis@artigianisandona.it

 

Fonte: comunicato stampa

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