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MOCA (OCA)- MATERIALI E OGGETTI CHE POSSO VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

MOCA (OCA)- MATERIALI E OGGETTI CHE POSSO VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

MOCA (OCA)- Materiali e oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti

Disciplina sanzionatoria e obbligo comunicazione

scadenza 31 luglio (2 Agosto 2017 da comunicazione Regione Veneto) 

E’ entrato in vigore lo scorso 2 aprile il D.lgs  29/2017 che stabilisce un nuovo adempimento e la disciplina sanzionatoria  per la violazione degli obblighi derivanti  dai regolamenti comunitari che normano i Materiali e gli Oggetti che possono  venire a Contatto con gli Alimenti,
1) i cosiddetti MOCA (piatti, bicchieri, posate, bottiglie, pellicole di plastica, scatole, imballaggi ecc…)

2) i cosiddetti OCA ( macchinari, attrezzature, elettrodomestici …).

Le norme  riguardano in primo luogo produttori, importatori, distributori, depositari di tali materiali, ma anche gli utilizzatori (vale a dire gli operatori alimentari OSA).

PREMESSA

La  normativa generale  è da anni in vigore e fa riferimento ad alcuni Regolamenti CE    per prima cosa è fondamentale rispettare le buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività (Reg CE 2023/2006).

Pertanto i produttori (assemblatori) dovrebbero  aver già attuato tutti quegli adempimenti a loro carico (sistemi di assicurazione e controllo della qualità) , nonchè gli operatori alimentari dovrebbero aver già attivato procedure di controllo  che tutti i MOCA od OCA utilizzati siano dichiarati e adatti ad usi alimentari (Piano di Autocontrollo).

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Prima del decreto in questione  era vigente  una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece sono state introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari.  Tali sanzioni variano da un minimo di 1.500 € fino a 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il decreto introduce inoltre l’obbligo da parte delle imprese che :

PRODUCONO  – STAMPANO  – TRASFORMANO – ASSEMBLANO – DISTRIBUISCONO ALL’INGROSSO  ESERCITANO ATTIVITA’ DI DEPOSITO  di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti,  di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono tali attività .

La comunicazione, per le attività esistenti, dovrà  essere effettuata entro il 02 Agosto 2017..
La sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento può variare da 1.500 € a 9.000 €.

E’ quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui material, la produzione di documenti che attestino tali attività, nonchè la verifica dei materiali ed oggetti utilizzati  nella produzione alimentare e la comunicazione degli stabilimenti definiti dalla normativa.

Con circolare dellla Regione Veneto, del 3 luglio scorso è stato comunicato  che gli operatori non devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione ed è stato definito il modello da utilizzare e trasmettere all ‘azienda ULSS , in modalità telematica , tramite SUAP competente per territorio.

Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione,  dei propri associati,  per ulteriori informazione e per gli adempimenti relativi alla normativa in oggetto, nonchè alla comunicazione obbligatoria .

ufficio Sicurezza Categorie : Roberto Mazzardis- Tel. 0421 335430,  roberto.mazzardis@artigianisandona.it

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