​INTRODOTTO DALL’INAIL IL REGISTRO ELETTRONICO DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI BIOLOGICI Reviewed by on . Rating:

​INTRODOTTO DALL’INAIL IL REGISTRO ELETTRONICO DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI BIOLOGICI

​INTRODOTTO DALL’INAIL IL REGISTRO ELETTRONICO DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI BIOLOGICI

Dal 12 ottobre 2017 è scattato l’obbligo di tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni e biologici in modalità telematica.

I datori di lavoro o suoi delegati, che hanno una posizione assicurativa territoriale (Pat), possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro tramite il portale INAIL.

Il Medico Competente dell’azienda (sono già tutti censiti sul portale dell’Istituto), una volta abilitato dal datore di lavoro, può inserire, modificare e visualizzare i dati, ma non effettuare la trasmissione del Registro, che rimane a carico del datore di lavoro. Per l’attuazione di tali adempimenti l’INAIL ha creato un applicativo disponibile nell’ambito dei servizi online del proprio portale: https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/datore-di-lavoro/denuncia-infortunio-e-malattia.html

Per capire se si utilizzano agenti cancerogeni e mutageni si devono verificare le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici in uso (es: vernici, solventi, inchiostri, acidi, basi, gas particolari, prodotti per saldature, detergenti, diluenti, ecc) e vedere se riportano componenti/agenti/materie prime che hanno il pittogramma cancerogeno o mutageno. Se presenti in azienda la soluzione più semplice è quello di eliminare il prodotto sostituendolo con altri meno problematici.

Agenti cancerogeni sono ritenuti i cosiddetti “legni duri” che riguardano chi lavora il legno. L’amianto è un agente cancerogeno e riguarda chi effettua bonifiche o smaltimenti di amianto.

Gli agenti biologici infine sono virus, batteri, parassiti, funghi classificati di livello 3 e 4 nell’allegato XLVI del D.lgs 81/2008 – Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questi aspetti devono essere stati valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi – DVR aziendale.

Chi rientra in queste casistiche doveva e deve tenere il registro degli esposti dove viene riportata l’attività svolta, il tipo di agente e dove possibile il valore delle concentrazioni dell’agente. Questo registro cartaceo andava spedito ogni 3 anni all’INAIL di Roma e allo SPISAL di zona.

Ora con l’istituzione del registro elettronico questo obbligo decade in quanto i dati saranno inseriti nel portale dell’INAIL.

Ricordiamo infine che i dipendenti esposti devono essere visitati dal medico competente anche al loro licenziamento come visita conclusiva del percorso lavorativo in quella specifica azienda.
Fonte: comunicato stampa

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