MOCA (OCA)- MATERIALI E OGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI,
Disciplina sanzionatoria e obbligo comunicazione scadenza 2 Agosto 2017
E’ entrato in vigore lo scorso 2 aprile il D.lgs 29/2017 che stabilisce un nuovo adempimento e la disciplina sanzionatoria
per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari che normano i Materiali e gli Oggetti che possono
venire a Contatto con gli Alimenti,
1) i cosiddetti MOCA (piatti, bicchieri, posate, bottiglie, pellicole di plastica, scatole, imballaggi ecc…)
2) i cosiddetti OCA ( macchinari, attrezzature, elettrodomestici …).
Le norme riguardano in primo luogo produttori, importatori, distributori, depositari di tali materiali, ma anche gli utilizzatori
(vale a dire gli operatori alimentari OSA).
PREMESSA
La normativa generale è da anni in vigore e fa riferimento ad alcuni Regolamenti CE per prima cosa è fondamentale
rispettare le buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione
di documenti che attestino tali attività (Reg CE 2023/2006).
Pertanto i produttori (assemblatori) dovrebbero aver già attuato tutti quegli adempimenti a loro carico (sistemi di assicurazione
e controllo della qualità) , nonchè gli operatori alimentari dovrebbero aver già attivato procedure di controllo che tutti i MOCA od OCA
utilizzati siano dichiarati e adatti ad usi alimentari (Piano di Autocontrollo).
DISCIPLINA SANZIONATORIA
Prima del decreto in questione era vigente una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale,
ora invece sono state introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari.
Tali sanzioni variano da un minimo di 1.500 € fino a 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il decreto introduce inoltre l’obbligo da parte delle imprese che :
PRODUCONO – STAMPANO – TRASFORMANO – ASSEMBLANO – DISTRIBUISCONO ALL’INGROSSO
ESERCITANO ATTIVITA’ DI DEPOSITO di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti,
di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono tali attività .
La comunicazione, per le attività esistenti, dovrà essere effettuata entro il 02 Agosto 2017..
La sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento può variare da 1.500 € a 9.000 €.
E’ quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati
sui material, la produzione di documenti che attestino tali attività, nonchè la verifica dei materiali ed oggetti utilizzati
nella produzione alimentare e la comunicazione degli stabilimenti definiti dalla normativa.
Con circolare dellla Regione Veneto, del 3 luglio scorso è stato comunicato che gli operatori non devono pagare diritti
sanitari in relazione a tale comunicazione ed è stato definito il modello da utilizzare e trasmettere all ‘azienda ULSS , in modalità
telematica , tramite SUAP competente per territorio.