NESSUNA SANZIONE SE IL PROPRIETARIO NON RICORDA CHI GUIDAVA
Se il proprietario della vettura non ricorda chi era alla guida il giorno dell’infrazione, può evitare la multa.
Per il Giudice di Pace di Campobasso (con la sentenza n. 307/2015 nell’applicazione dell’art. 126 bis, comma 2 del CdS) bisogna distinguere il comportamento di chi si disinteressa della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione), dalla condotta di chi invece fornisce una dichiarazione anche se di contenuto negativo.
Nel caso in questione, il legale di una s.r.l. ha fornito al Comune una dichiarazione nella quale precisava di non essere in grado di fornire il nome del conducente al momento, dato che era passato troppo tempo dalla rilevazione alla notifica della multa.La vettura, inoltre, era a disposizione dell’intero nucleo aziendale e perciò non è possibile avere la certezza di chi guidava.
Ciononostante, “nulla può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall’accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l’uso della propria autovettura, circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente, attesa l’assenza di colpa come requisito dell’illecito amministrativo”.
Il giudice ha inoltre fatto notare come il privato cittadino non abbia “potere inquisitorio e investigativo”, ovverosia non può addossarsi la responsabilità di investigare su chi fosse alla guida, anche perchè potrebbe rischiare una querela per falsa dichiarazione o violare il diritto della legge sulla privacy in quanto verrebbero fornite dopo molti giorni dall’evento.