ANATOCISMO BANCARIO, UNA NUOVA CONFERMA SULL’ILLEGITTIMITA’
L’ordinanaza del Tribunale di Biella del 7 luglio 2015 rappresenta l’ennesima azione volta a tutelare i correntisti e andare contro l’anatocismo praticato dalle banche su tutti i rapporti intercorrenti tra queste e i loro clienti; l’ordinanaza fa riferimento alla legge di stabilità del 2013 e ha vietato la pratica dell’anatocismo, nonostante non siano ancora stati adottati i decreti attuativi del CICR previsti.
L’anatocismo bancario consiste nel ricalcolo di nuovi interessi su degli interessi precedenti, che procurano un danno al cliente che richiede un prestito alla banca; alla scadenza di un pagamento, segue la somma degli interessi che già sono stati pagati alla scadenza e che faranno parte integrante del capitale nel nuovo trimestre e su questi si aggiungeranno nuovi interessi passivi.
Nonostante sia una pratica vietata dalla legge (Art. 1283 del Codice Civile), l’anatocismo rappresenta una pratica che è stata messa in atto dalle banche anche in tempi recenti; allo stesso tempo, sono sempre più numerose le pronunce da parte della giurisprudenza che danno ragione al correntista/mutuario e che riconoscono il diritto ad ottenere un rimborso per i soldi versati indebitamente alle banche.
Nello specifico, il Tribunale di Biella ha confermato il divieto di anatocismo e obbliga gli istituti di credito a calcolare gli interessi del mutuo solo sulla sorte capitale e non sull’intera rata che è già maggiorata degli interessi convenzionali maturati; se al contrario, la banca applica interessi anche su interessi già maturati e calcolati, il tasso applicato si trasforma in un tasso di usura e quindi in un reato sanzionabile. In caso di usura da parte di una banca, il cliente ha la possibilità di fare una richiesta, che deve essere concessa per legge, al p.m. per la sospensione delle attività esecutive, comprendenti quelle azionate dalla banca, per un anno intero.