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CHIARIMENTI SUL REVERSE CHARGE 2015

CHIARIMENTI SUL REVERSE CHARGE 2015

Riceviamo e pubblichiamo da Confartigianato:

IMPORTANTE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI IVA PER I SETTORI EDILIZIA, INSTALLATORI IMPIANTI E IMPRESE DI PULIZIE (REVERSE CHARGE).

A quasi 3 mesi di distanza dall’entrata in vigore della novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 in materia di Iva nei settori dell’Edilizia, degli Installatori Impianti e delle  Imprese di Pulizia che, ricordiamo, ha previsto, con decorrenza 01/01/2015, l’applicazione  del Regime del Reverse Charge per le prestazioni effettuate, esclusivamente su edifici,
nei confronti di altri soggetti con partita iva, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E  del 27/03/2015, fornisce i primi chiarimenti ai molti dubbi nel frattempo sorti.

Uno dei più importanti riguarda il settore degli installatori impianti: quali prestazioni  assoggettare al ‘nuovo’ regime? Come avevamo anticipato e correttamente interpretato
nelle nostre precedenti newsletters, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che, per individuare le prestazioni in oggetto, ci si deve riferire unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007; pertanto rientrano nell’ambito del regime del Reverse Charge anche le MANUTENZIONI  E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI elettrici, elettronici e termoidraulici.

Per quanto riguarda le Imprese di Pulizia, nella circolare si ribadisce (anche in questo caso viene confermato quanto avevamo già scritto) che, per individuare le attività soggette al regime del Reverse Charge, si deve far riferimento ai codici Ateco 2007 e più precisamente i codici: 81.21.00 e 81.22.02 sempre a condizione che le prestazioni siano effettuate su edifici e nei confronti di soggetti Iva.

Altro dubbio chiarito dalla circolare riguarda la “fornitura di beni con posa” : tali operazioni devono ritenersi ESCLUSE dal regime del Reverse Charge in tutti quei casi in cui la posa assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cioè il valore del bene fornito è superiore al valore della singola prestazione della posa dello stesso).

Infine, viene affermato che, considerata l’incertezza delle nuove norme introdotte, non saranno applicate sanzioni per le operazioni non corrette effettuate fino al 26/03/2015.

 

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