NUOVE REGOLE PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA Reviewed by on . Rating: 0

NUOVE REGOLE PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA

NUOVE REGOLE PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA

Giovedì’ 16 ottobre 2014 ha aperto la porta alle nuove regole per tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. Nello specifico,  si tratta dell’aggiornamento del libretto e il rapporto di efficienza energetico conforme al modello riportato nel decreto 74/2013.

Le news comportano il fatto che tutti i possessori di un impianto termico di climatizzazione estivo o invernale, come caldaia e condizionatore, dovranno adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica, in conformità alla nuova normativa di manutenzione.

Il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, all’atto della messa in funzione, mentre negli impianti già esistenti può essere compilato in occasione della prima operazione periodica di controllo e manutenzione.

Il Responsabile dell’impianto si adopera affinchè le operazioni di controllo e di manutenzione siano eseguite conformemente al DPR 74/2013 e si adopera affinchè il il libretto sia compilato e aggiornato ad ogni intervento di controllo e di manutenzione.

Il responsabile nei piccoli impianti è l’utente stesso mentre in condominio può essere l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata.

La Regione Veneto, con  delibera di giunta 1636 del 28 luglio scorso ha approvato i nuovi modelli al fine di uniformare l’applicazione della disciplina sugli impianti di climatizzazione, invernale ed estiva, su tutto il territorio regionale.

Lo stesso DPR 74/2013 sancisce anche il rinnovamento dei moduli per i rapporti di controllo dell’efficienza energetica su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Incaricati dei controlli sono gli enti locali e nella nostra provincia ad oggi solo il comune di Venezia, che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione.

Le sanzioni discendono invece dal Dlgs 192/2005. Si va da 500 ai 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile.
Da mille ai 6 mila euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.

Per ulteriori informazioni Uff Categorie Sonia Cibin tel 0421.335420.

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